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Mercoledì, 8 Febbraio, 2017
Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che gli atti e provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su immobili a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, emessi nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare o di vendita ex art. 107, R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di Euro 200 ciascuna, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (in luogo dei precedenti 2 anni).

Laddove non si realizzi il trasferimento entro i 5 anni, le imposte in questione sono dovute nella misura ordinaria e si applica la sanzione amministrativa del 30%, con gli interessi di mora.

Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Tali disposizioni hanno effetto per gli atti emessi dal 16.2.2016 fino al 30.6.2017 (in luogo del 31.12.2016).