Con la ns. Circolare n. 77/2015 del 27/10/2015 avevamo segnalato che la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la possibilità di emettere la nota di variazione IVA non più, come finora previsto, alla chiusura della procedura di fallimento, ma nel momento in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa, prevedendo altresì che tale rilevantissima modifica fosse applicata a partire dal 1° gennaio 2017.
La Legge di Bilancio 2017 ha al contrario ripristinato la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito Iva e, di conseguenza, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione, possono essere effettuati, qualora il mancato pagamento è dovuto a procedure concorsuali, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente.
Nella sostanza, la norma di favore prevista l’anno prima, peraltro mai entrata in vigore, sembrerebbe completamente annullata.