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Mercoledì, 29 Settembre, 2021
Legale rappresentante di società

In nostre precedenti Circolari sull’argomento avevamo segnalato quanto segue:

  • La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 30492/2015, depositata in data 15/7/2015, ha stabilito la responsabilità del liquidatore di una società per l’omesso versamento delle imposte, essendo irrilevante il fatto che il debito fosse pregresso alla sua nomina.
  • La Corte di Cassazione con sentenza n. 4631/2016 del 5/2/2016 ha stabilito che, in caso di sostituzione dell’organo amministrativo di una società, il nuovo amministratore risponde del reato di omesso versamento dell’Iva anche se il debito è maturato in vigenza dell’incarico assunto da un altro soggetto.
  • La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 6220 depositata il 9/2/2018, ha stabilito che è responsabile dell’omesso versamento dell’Iva dovuta da una società il nuovo amministratore, anche se si è trovato nell’impossibilità di effettuare il versamento a causa dell’assenza di liquidità dovuta alla precedente gestione.
  • La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 39230 depositata il 29/8/2018 ha stabilito che l’amministratore di nuova nomina risponde del reato di omessa dichiarazione anche per gli anni nei quali il legale rappresentante era un altro soggetto, dato che quella in oggetto è una violazione facilmente riscontrabile al momento di assunzione dell’incarico.
  • La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 17727 depositata il 29/4/2019 ha stabilito che non risponde del reato di omesso versamento Iva il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell'incarico non esistevano risorse disponibili, configurando tale fattispecie una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempimento.

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25530, depositata il 21/9/2021 ha affrontato il caso dell’ex amministratore di una società di capitali estinta al quale era stata contestata la responsabilità diretta per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla società stessa, derivanti da attività di accertamento.

In merito, la Corte ha evidenziato che non può configurarsi una responsabilità diretta dell’ex amministratore di una società di capitali estinta in relazione al mancato pagamento delle imposte dovute, dovendosi escludere una sua responsabilità solidale nelle obbligazioni tributarie della stessa, poiché l’autonomia patrimoniale che la caratterizza implica l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario.

Perché potesse configurarsi una responsabilità dell’ex amministratore, l’Ufficio avrebbe dovuto motivare la responsabilità stessa in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute.