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Venerdì, 11 Marzo, 2016
Leasing "prima casa"

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una detrazione, in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari adibite a “prima casa”, per un importo massimo di 8.000 euro annui, e del costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio del riscatto, per un importo non superiore a 20.000 euro, con vantaggi dimezzati per chi ha un’età pari o superiore a 35 anni (si veda la ns. Circolare n. 10 del 22/1/2016).

 

La nuova normativa sul leasing abitativo è stata oggetto di due recenti studi del Consiglio nazionale del Notariato: lo studio n. 4-2016/T e lo studio n. 38/2016/C, che hanno chiarito come l’edificio oggetto del leasing deve essere destinato dall’utilizzatore ad «abitazione principale» potendosi trattare indifferentemente di abitazioni nuove o usate e di abitazioni cedute da un’impresa costruttrice, da un’impresa non costruttrice o da un soggetto che non esercita attività d’impresa.

Il nuovo contratto di leasing abitativo può avere a oggetto le pertinenze di un’abitazione (dato che il regime giuridico del bene principale si applica quello delle sue pertinenze, ai sensi dell’articolo 818 del Codice civile), senza limiti di tipologia e di numero, dato che la legge sul leasing abitativo non prescrive nulla di limitativo sul punto.

Oggetto di leasing abitativo possono essere sia pertinenze acquistate unitamente al bene principale, sia pertinenze acquistate separatamente da esso.