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Venerdì, 22 Gennaio, 2016
Leasing “prima casa” – novità normative

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura volta a rendere fiscalmente appetibile lo strumento del leasing immobiliare. Il beneficio avrà validità dall’1/12016 a tutto il 2020.

Viene modificato l’articolo 15 del Tuir, per introdurre una detrazione, in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari adibite a “prima casa”, per un importo massimo di 8.000 euro annui.

La normativa, prevedendo una detrazione del 19% per le spese relative all’intero canone di leasing (sia quota capitale che quota interessi), con un limite massimo pari a 8.000 euro annui, consentirebbe quindi ai soggetti che acquistano l’abitazione in leasing uno sgravio fiscale superiore rispetto al mutuo ipotecario, in cui soltanto la quota interessi delle rate può essere portata in detrazione al 19%, con un limite di 4.000 euro per anno.

Per quanto riguardo l’esercizio dell’opzione finale di acquisto (c.d. riscatto) è prevista una detrazione del 19% relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio del riscatto, per un importo non superiore a 20.000 euro.

Per chi ha un’età pari o superiore a 35 anni i vantaggi sono dimezzati: è pari a 4.000 euro la detrazione sui canoni e 10.000 quella sul riscatto.

La norma non è chiara su cosa succeda quando il contratto è stato stipulato prima dei 35 anni ma questa età venga raggiunta successivamente.

L’imposta di registro viene fissata nella misura proporzionale dell’1,5 % sulle cessioni di immobili effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concessi in leasing a utilizzatori, ricorrendo i requisiti previsti per l’acquisto “prima casa”. Le imposte ipotecarie e catastali sono invece dovute in misura fissa di 200 euro ciascuna. Nel caso in cui queste cessioni siano effettuate direttamente da costruttori nei confronti delle società di leasing (con atti quindi soggetti a Iva) l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali avviene in misura fissa. In sede di riscatto l’utilizzatore corrisponderà di nuovo le imposte d’atto in misura fissa (600 euro in tutto).