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Lunedì, 23 Ottobre, 2023
Lavoratori autonomi e imprese individuali con ricavi fino a 170.000 euro

il Dl 145/2023 (c.d. “Decreto anticipi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/10/2023) prevede che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (2022) dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

 

La proroga riguarda dunque le sole «persone fisiche titolari di partita Iva», escludendo, quindi, dall’ambito soggettivo di applicazione, tutte le forme di società (anche personali) e gli studi associati (compresi i loro soci/associati), nonché tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto.

Sono esclusi anche tutti coloro che nel 2022 (modello Redditi 2023) dichiarino ricavi o compensi di importo maggiore di 170.000 euro.

Infine, la proroga e la possibilità di pagamento rateale non riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail.