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Lunedì, 27 Settembre, 2021
IVA indetraibile da pro-rata

La normativa Iva stabilisce che per i contribuenti che esercitino sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sia determinato in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.

Si tratta del cosiddetto meccanismo del “pro-rata”, in base al quale una parte dell’Iva sugli acquisti dell’anno non può essere portata in detrazione.

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 20435 del 19 luglio 2021 ha chiarito che l’Iva indetraibile per effetto dell’applicazione del pro-rata generale è deducibile, quale componente negativo del reddito di impresa, per cassa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.

 

La sentenza citata è particolarmente interessante perché ha riguardato il caso di un contribuente che aveva imputato integralmente a costo l’Iva relativa all’acquisto di un bene strumentale, che non risultava detraibile in base al meccanismo del pro-rata.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato che tale onere avrebbe dovuto essere rilevato unitamente al costo del bene e ripartito in quote annuali seguendo il regime di ammortamento proprio del cespite.

 

Sul punto la Cassazione ha stabilito che l’Iva indetraibile da pro- rata, che sia o meno al 100%, deve comunque considerarsi un costo generale di esercizio, ed è deducibile per cassa nell’anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa.