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Mercoledì, 6 Ottobre, 2021
Iva applicata in eccesso

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a interpello del 5 ottobre 2021, n. 663, ha affrontato il caso di una società che aveva fatturato i propri servizi con applicazione dell’Iva al 22% anziché al 10% ed intendeva recuperare il maggior importo versato all’erario e restituito al cliente (soggetto impossibilitato a detrarre l’imposta).

 

L’Agenzia ricorda che la normativa Iva prevede la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione nel caso di indicazione in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale, limitando tuttavia la portata temporale di tale facoltà.

La disposizione infatti non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell'operazione imponibile.

L’Agenzia chiarisce che lo strumento generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione è dunque l’emissione di note di variazione in diminuzione, la quale, in casi come quello in oggetto, deve essere eseguita entro un anno dall’effettuazione dell'operazione imponibile.

 

Decorso il predetto termine, il recupero della maggiore imposta non può avvenire secondo la procedura disposta dall’articolo 30-ter del DPR 633/1972 (presentazione di domanda di restituzione dell’imposta non dovuta), la quale non è attuabile per sanare l’inerzia del soggetto passivo cui sia sfuggita la scadenza del termine annuale per la variazione diminutiva.

 

Non è neppure possibile neppure ricorrere alla presentazione di una dichiarazione IVA integrativa a favore, dal momento che l’imposta originariamente dichiarata dal contribuente era corretta, in relazione alle fatture emesse nei confronti del cliente.