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Venerdì, 22 Febbraio, 2019
Iperammortamento

in relazione a quanto in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, rispondendo a domande poste durante l’evento Telefisco del 31/1/2019, organizzato da Il Sole 24 Ore.

 

Di seguito si riporta la risposta n. 56.

 

n. 56 - Quando scatta il recapture

D.: In tema di iperammortamento, l’articolo 7 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018, stabilisce che la cessione del bene agevolato durante il periodo di fruizione della maggiorazione comporta il recupero dell’agevolazione. Al riguardo, si chiede di chiarire i seguenti dubbi:

● la restituzione dell’agevolazione scatta sempre o solo per le cessioni all’estero?

● il meccanismo di recapture scatta anche in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda?

R.: In tema di iperammortamento, l’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018, introduce un meccanismo di recapture che si attiva nel caso in cui, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati vengano «ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa».

Riguardo al primo quesito, sia il tenore letterale della rubrica dell’articolo 7 («Recupero del beneficio dell’iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni»), sia il contenuto dell’articolo stesso e della relativa relazione illustrativa («Il comma 2 introduce nella disciplina dell’iperammortamento un meccanismo di ricupero delle agevolazioni concesse per i casi in cui, nel corso della fruizione del beneficio, i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione») inducono a ritenere che le fattispecie disciplinate dalla disposizione normativa siano quelle della «cessione a titolo oneroso» tout court e della “delocalizzazione” (termine usato nella rubrica, nella disposizione normativa e nella relazione illustrativa come sinonimo della «destinazione a strutture produttive situate all’estero»).

Pertanto, si è del parere che il recupero dell’iperammortamento previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto 87/2018, si applichi a tutte le cessioni dei beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero oltreché alle destinazioni a strutture produttive situate all’estero.

In merito al secondo quesito, relativo all’applicabilità del meccanismo di recapture in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, si osserva quanto segue.

Come affermato nella circolare 4/E del 2017, l’obiettivo dell’iperammortamento è quello di incentivare e sostenere gli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende in chiave “4.0”.

Con la cessione del singolo bene si distoglie il cespite dalla originaria funzione ad esso attribuita dalla norma agevolativa nel contesto aziendale e si vanifica di fatto, la finalità dell’incentivo. Per tale ragione, la cessione effettuata prima della completa fruizione del beneficio viene penalizzata dal comma 2 dell’articolo 7 del decreto dignità attraverso il recupero dell’agevolazione.

Tale recupero non scatta, invece, nell’ipotesi in cui il bene iperammortizzabile ceduto venga sostituito da un altro bene dalle caratteristiche uguali o superiori: in tal caso, il livello tecnologico raggiunto dall’azienda non si riduce e l’agevolazione viene mantenuta (comma 4 dell’articolo 7).

Si ritiene che la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa).

In quest’ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi di trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”. In altre parole, i beni agevolati e l’azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa.

Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iperammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento della proprietà del complesso aziendale.