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Lunedì, 28 Settembre, 2015
Invio Beni in lavorazione in altro Paese UE

L’articolo 13 della Legge Comunitaria (Legge 115/2015) ha allineato la disciplina italiana sulle lavorazioni alla Direttiva 2006/112. Sono stati modificati gli articoli 38 e 41 del Dl 331/1993 in materia di regime sospensivo Iva per le prestazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali: il regime ora si applica solo se i beni, finita la lavorazione, sono rispediti al committente nel Paese Ue di provenienza.

 

Dunque l’invio di beni in lavorazione in un altro Paese Ue è cessione intracomunitaria assimilata se i beni non rientrano in Italia.

Si ha invece un acquisto intracomunitario assimilato se i beni inviati dalla Ue in Italia non tornano nel Paese di provenienza. Il committente si deve quindi identificare o nominare un rappresentante fiscale (Rf) nel Paese in cui è eseguita la lavorazione e gestire in modo attento la fatturazione.

Per le spedizioni, ad esempio, non è possibile inviare i beni in lavorazione in Francia chiedendo al prestatore di trasferirli poi al proprio cliente, anche se in Italia. Verrebbe meno l’effetto sospensivo e si dovrebbe aprire una partita Iva in Francia per effettuare la cessione intracomunitaria assimilata al momento dell’invio dei beni da lavorare.

Le modifiche sono in vigore dal 18 agosto 2015, ma non ci sono sanzioni per chi avesse applicato queste disposizioni in precedenza.