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Mercoledì, 22 Gennaio, 2020
Investimenti Ricerca e Sviluppo

con le nostre Circolari n. 12/2019 del 4/2/2019 e n. 46/2019 del 25/6/2019 avevamo segnalato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 circa la normativa in oggetto.

 

Con la Legge di Bilancio 2020 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, viene modificato, e sostituito da tre diversi crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), riconosciuti per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con percentuali e limiti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta, come segue:

 

  • in misura pari al 12% e nel limite di Euro 3.000.000, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, cioè per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
  • in misura pari al 6% e nel limite di Euro 1.500.000, per le attività di innovazione tecnologica, cioè per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Se le attività sono destinate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di Euro 1.500.000;
  • in misura pari al 6% e nel limite massimo di Euro 1.500.000, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

 

Sono agevolabili le spese del personale, le quote di ammortamento, le spese per contratti di ricerca, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

 

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.