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Lunedì, 18 Dicembre, 2017
Interessi su mutui e finanziamenti percepiti da società

La sentenza della Corte di Cassazione n. 19793/2017, che conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha chiarito come gli interessi su mutui, finanziamenti o simili percepiti da società e da enti commerciali residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti o nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono redditi di capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa.

Ne consegue che non esiste, per il soggetto che eroga gli interessi, alcun obbligo di effettuare alcuna ritenuta al momento della corresponsione degli stessi interessi.

 

L’articolo 26, comma 5, del Dpr 600/1973 prevede infatti che i sostituti di imposta operino una ritenuta del 26% a titolo d’acconto unicamente sui redditi di capitale da essi corrisposti, non menzionando l’applicazione di alcuna ritenuta per la diversa ipotesi di percezione di interessi da qualificarsi come reddito d’impresa.