L’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 ha variato la misura degli interessi legali dallo 0,01% annuo, misura applicabile per l’anno 2021, all’1,25%, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Diviene dunque maggiormente oneroso, tra gli altri, il costo finanziario dei ravvedimenti operosi e dei ritardati adempimenti all’erario.
La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.