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Martedì, 19 Gennaio, 2016
Interessi legali – Nuova misura – Incidenza su ravvedimento operoso

La misura degli interessi legali è stata abbassata, essendo stato previsto che, dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono ridotti dallo 0,5% annuo allo 0,2%.

Diviene dunque meno oneroso il costo dei ravvedimenti e dei ritardati adempimenti all’erario.

La riduzione è stata disposta dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2015, che stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del Codice civile) è fissata allo 0,2% con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Dal 2016 è anche previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% (nuovo periodo inserito nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997).

Nella sostanza, dal 2016, con il ravvedimento, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell’1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33%). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2015, con il ravvedimento, nel 2016, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,5% fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% dal 1° gennaio 2016.