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Mercoledì, 15 Luglio, 2020
Indennità di trasferta

la sentenza 14047 della Corte di Cassazione del 7 luglio 2020 ha chiarito che sono parzialmente imponibili le indennità di trasferta erogate dal datore di lavoro ai dipendenti addetti a cantieri che svolgono attività di manutenzione e ristrutturazione presso le sedi dei clienti.

 

Secondo la suprema Corte, le predetta indennità hanno natura mista:

 

- in parte restitutoria, e quindi non imponibile, rappresentando il ristorno delle maggiori spese sopportate nell’interesse del datore di lavoro;

 

- in parte retributiva, e quindi imponibile a tassazione, rappresentando una retribuzione attribuita al dipendete a fronte del maggior disagio dovuto agli spostamenti tra differenti sedi lavorative.

 

L’individuazione e la quantificazione delle due predette componenti spetta al giudice di merito, a prescindere da quanto stabilito dai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti (datore di lavoro e lavoratore subordinato).