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Giovedì, 22 Aprile, 2021
Inconciliabilità della qualifica di amministratore con quella di lavoratore subordinato

la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10308 del 20 aprile 2021, ha affrontato il tema della cumulabilità, nella stessa persona, della qualifica di amministratore di società e di lavoratore subordinato della società stessa.

 

La questione ha riguardato la contestazione, da parte dell’Agenzia elle Entrate, della deducibilità del costo quale lavoratore dipendente di un soggetto che era contestualmente membro del consiglio di amministrazione della medesima società.

 

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è esclusa la possibilità che un soggetto che sia amministratore unico di una società di capitali possa contestualmente assumere la qualifica di lavoratore dipendente della stessa società, mancando, all’interno di un simile rapporto, l’assoggettamento del lavoratore dipendente ad un potere direttivo e essendo quindi assente un vincolo di subordinazione.

Alla predetta situazione è stato assimilato il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente fosse instaurato con soggetto che fosse contestualmente unico socio della società.

 

Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia anche membro del consiglio di amministrazione della medesima società, è necessario invece verificare l’effettiva esistenza di un vincolo di subordinazione.

 

Nel caso oggetto della citata sentenza, il soggetto non era solo membro del consiglio di amministrazione, ma anche amministratore delegato alla gestione del settore amministrativo della società; di conseguenza, la posizione del soggetto è stata ritenuta incompatibile con quella di lavoratore dipendente della medesima società e quindi il relativo costo non è stato ritenuto deducibile.

 

La posizione di membro del consiglio di amministrazione di una società non è quindi in assoluto inconciliabile con quella di lavoratore dipendente per la medesima società, ma perché il rapporto sia valido (e il costo deducibile) è necessario che sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento del soggetto al vincolo di subordinazione, che non può riscontarsi nel momento in cui il soggetto sia amministratore delegato al settore in cui lo stesso sia assunto quale dipendente.