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Lunedì, 18 Gennaio, 2016
IMU su abitazioni concesse in comodato – Novità normative

La Legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, comma 10, ha eliminato la norma che attribuiva ai Comuni, ai fini dell’Imu, la facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.

In sostituzione di essa viene introdotta una disposizione che prevede, ai fini Imu e Tasi, la riduzione a metà della base imponibile per le unità immobiliari abitative, escluse quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato (in caso di contratti che abbiano decorrenza dall’1/1/2016, dunque, entro il 20/1/2016);

- il comodante possieda un solo immobile in Italia;

-  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.