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Mercoledì, 1 Marzo, 2017
IMU su abitazioni concesse in comodato

La Legge di Stabilità per il 2016 (si vedano le ns. Circolari n. 6 del 18/1/2016 e n. 24 del 24/2/2016) ha eliminato la disposizione in base alla quale i Comuni potevano assimilare all’abitazione principale l’unità concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, da questi utilizzata come abitazione principale, prevedendo in tali casi (con l’esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) una riduzione nella misura del 50% della base imponibile Imu e Tasi a favore del comodante. Peraltro l’applicazione della Tasi è esclusa sia per il possessore sia per l’occupante degli immobili adibiti ad abitazione principale, quindi il comodatario non dovrà versare tale imposta avendo destinato l’immobile ottenuto in comodato a propria abitazione principale.

In presenza di tutte le condizioni necessarie per godere dell’agevolazione in oggetto, il comodante verserà la Tasi mediante riduzione della base imponibile del 50%, in base all’aliquota percentuale fissata dal Comune, oppure, in caso di mancata determinazione di tale percentuale, il comodante verserà il 90% sulla base imponibile ridotta del 50% con applicazione dell’aliquota Tasi prevista per le seconde case date in comodato.

 

Per beneficiare della predetta riduzione devono verificarsi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • tra il comodante e il comodatario deve intercorrere un rapporto di parentela diretta di primo grado (genitori-figli);
  • l’immobile concesso in comodato deve essere destinato ad abitazione principale del comodatario;
  • il comodante deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato;
  • sia la categoria catastale dell'immobile concesso in comodato sia quella dell’eventuale secondo immobile posseduto dal comodante ed ubicato nel medesimo Comune deve essere diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il contratto di comodato deve essere registrato, anche nel caso di comodato verbale;
  • il comodante può possedere al massimo due immobili, purché ubicati nello stesso Comune. Il primo a titolo di abitazione principale, il secondo concesso in comodato. E’ valida anche la titolarità di un diritto reale di godimento sull’immobile a titolo di usufrutto, uso e diritto di abitazione. Quindi nel caso di possesso di più di due immobili ad uso abitativo l’agevolazione in esame non trova applicazione.

 

 

Si analizzano di seguito le seguenti situazioni specifiche:

  • nel caso in cui un immobile in comproprietà tra due coniugi sia concesso in comodato al figlio, ma uno dei due coniugi possieda un altro immobile ad uso abitativo in un Comune diverso da quello dell’immobile concesso in comodato, l’agevolazione si applicherà solo alla quota di possesso dell’altro coniuge;
  • se i due coniugi fossero entrambi proprietari di due differenti immobili adibiti entrambi ad abitazione principale nello stesso Comune ove si colloca quello concesso in comodato, il beneficio in esame si applicherebbe invece ad entrambe le quote di comproprietà di tale ultimo immobile;
  • Il possesso di un altro immobile non destinato ad uso abitativo (terreno agricolo, negozio, pertinenze, ecc.), non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
  • la pertinenza eventualmente concessa in comodato è agevolabile esclusivamente se classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per immobile per ciascuna delle categorie catastali indicate;
  • nel caso di concessione in comodato di un’abitazione e di due pertinenze della stessa categoria catastale, la riduzione della base imponibile opera solo per una pertinenza;
  • nel caso di concessione di immobile in comodato da due coniugi ai genitori, l’agevolazione spetta solo al coniuge comproprietario per il quale si verifica il vincolo di parentela, in base alla quota di possesso;
  • non spetta alcuna agevolazione per la concessione in comodato di immobili dai nonni ai nipoti.