titolo

Mercoledì, 22 Febbraio, 2017
Imprese in contabilità semplificata

La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime delle imprese in contabilità semplificata, con il passaggio dal criterio di tassazione per competenza a quello per cassa.

A partire dall’1/1/2017 il regime per cassa sarà quello naturale per le imprese in contabilità semplificata (imprese individuali e società di persone che hanno ricavi non superiori a Euro 400.000,00, in caso di prestazioni di servizi, o Euro 700.000,00, in caso di altre attività) che non si avvalgono del regime forfettario; anche in base ai chiarimenti forniti nel corso di “Telefisco 2017” si espongono di seguito gli aspetti più significativi della nuova normativa:

  • Per le imprese in oggetto il reddito è determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nell’anno e le spese sostenute nel medesimo periodo, rilevanti, quindi, secondo, il criterio di cassa.
  • Le rimanenze finali di merci e dei servizi in corso di esecuzione sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito;
  • In relazione alle rimanenze, nel passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa è previsto che quelle finali al 31/12/2016 siano un componente negativo all’1/1/2017, il che potrebbe determinare una perdita fiscale nel 2017, che però, nelle imprese in contabilità semplificata, non può essere riportata negli anni successivi;
  • La mancata previsione del riporto delle perdite a nuovo e nemmeno della deduzione ad esaurimento delle rimanenze, di fatto potrebbe azzerare una parte di costo legittimo;
  • Le nuove regole previste valgono anche ai fini Irap;
  • Il regime di cassa previsto è in realtà un criterio misto in quanto alcuni costi continueranno a essere dedotti per competenza, quali ad esempio canoni leasing, ammortamenti e Tfr dipendenti;
  • È prevista una norma finalizzata ad evitare, nel passaggio da un regime all’altro, salti o duplicazioni di imposta, per cui ricavi già tassati per competenza entro il 2016 non potranno esserlo successivamente in base al criterio di cassa, mentre costi già dedotti per competenza, non potranno poi esserlo per cassa all’atto del pagamento successivo;
  • Qualora il contribuente preferisse evitare la tassazione per cassa, è possibile optare per il regime di contabilità ordinaria (nel quale è poi obbligatorio permanere per almeno 3 anni).