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Lunedì, 20 Febbraio, 2017
Imposta sul reddito di impresa (IRI)

come segnalato nelle ns. Circolari n. 96/2016 del 19/12/2016 e n. 7/2017 del 25/1/2017, la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una norma che dispone che il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato all’imposta sul reddito di impresa (IRI) con l’aliquota pari al 24%.

 

Anche in base ai chiarimenti forniti nel corso di “Telefisco 2017” si espongono di seguito gli aspetti più significativi della nuova normativa:

 

  • Il regime ha durata per cinque esercizi e può essere scelto con opzione a consuntivo, esercitata nella dichiarazione riferita all’anno da cui parte il regime.
  • Le imprese in contabilità semplificata non possono usufruire della tassazione Iri, se non dopo aver optato per la contabilità ordinaria. Quindi, dall’1/1/2017, le imprese minori che intendano optare per l’Iri dovranno iniziare a tenere una contabilità ordinaria la cui scelta dovrà poi essere comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva 2018.
  • In presenza di riserve di utili costituite prima dell’opzione all’Iri, sussiste la presunzione di prioritaria distribuzione o prelevamento di tali riserve e dunque, fino al momento in cui le stesse non saranno completamente assorbite, i prelevamenti di utili si considereranno già tassati in capo ai soci e non saranno deducibili dall’imponibile Iri.
  • Il cd. plafond IRI, nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate dall’utile dell’esercizio va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti di vigenza del regime) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate; se tali perdite sono utilizzate, le stesse non devono più essere portate in diminuzione del plafond IRI;
  • La base imponibile IRI, a norma dell’articolo 55-bis del TUIR, è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci dall’utile dell’esercizio e delle riserve di utili; la determinazione della base imponibile IRI va effettuata in due passaggi: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal TUIR e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti del plafond IRI;
  • Come segnalato nella ns. Circolare n. 8 del 27/1/2017, il regime di tassazione separata dell’Iri non è applicabile solo alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, ma anche alle società a responsabilità limitata a stretta base proprietaria (con soci unicamente persone fisiche in numero non superiore a dieci o venti nel caso di società cooperativa);
  • Per espressa previsione normativa, il regime Iri non ha alcun effetto in ambito previdenziale, ove si mantengono tutte le ordinarie regole precedenti.