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Venerdì, 27 Gennaio, 2017
Imposta sul reddito di impresa (IRI)

Il regime di tassazione separata dell’Iri (si veda ns. Circolare n. 7/2017 del 25/1/2017) non è applicabile solo alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, ma anche alle società a responsabilità limitata a stretta base proprietaria (con soci unicamente persone fisiche in numero non superiore a dieci o venti nel caso di società cooperativa).

Dunque per una S.r.l. con compagine societaria ristretta sono possibili tre scelte:

-          regime con applicazione dell’Ires ordinaria al 24%; sull’utile fiscale si applica l’Ires al 24% e i dividendi erogati generano reddito da capitale per il socio, da conteggiarsi a seconda della partecipazione posseduta.

-          regime della trasparenza, applicabile tramite opzione da eseguirsi con comunicazione entro il 30 settembre dell’anno di costituzione (e validità triennale); il reddito è imputato al socio in base alla sua percentuale di partecipazione.

-          regime Iri, con opzione da eseguirsi con la dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d’imposta dal quale lo si vuole applicare e vincolo quinquennale; il reddito è tassato con imposta proporzionale al 24%, ma i dividendi rappresentano un costo per la società e concorrono interamente alla formazione del reddito personale del socio.

 

Per una S.r.l., che ne abbia i requisiti, la convenienza all’adesione al regime Iri deve essere attentamente valutata, in base, tra l’altro ai redditi presunti, sia fiscali che civilistici, ed agli importi che potenzialmente si intendano assegnare ai soci.