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Mercoledì, 25 Gennaio, 2017
Imposta sul reddito di impresa (IRI)

come segnalato nella ns. Circolare n. 96/2016 del 19/12/2016, la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una norma che dispone che il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato all’imposta sul reddito di impresa (IRI) con l’aliquota pari al 24%, ovvero con l’aliquota prevista per i soggetti Ires. Il calcolo dell’imponibile da assoggettare all’imposta del 24% si effettua partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal Tuir. Dal reddito così determinato si deducono le somme erogate ai soci mediante utili o riserve di utili formatisi in vigenza dell’Iri, nei limiti di un plafond che è pari agli imponibili calcolati in via progressiva al netto delle perdite riportabili a nuovo. Le perdite (maturate in regime Iri) di esercizi precedenti si sottraggono dall’imponibile senza limiti temporali o di importo. Le somme prelevate e dedotte dalla società concorrono poi a formare il reddito dei soci ordinariamente. Il regime ha durata per cinque esercizi e può essere scelto con opzione a consuntivo, esercitata nella dichiarazione riferita all’anno da cui parte il regime.

Le imprese in contabilità semplificata non possono usufruire della tassazione Iri, se non dopo aver optato per la contabilità ordinaria. Quindi, dall’1/1/2017, le imprese minori che intendano optare per l’Iri dovranno iniziare a tenere una contabilità ordinaria la cui scelta dovrà poi essere comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva 2018.

Dalle prime analisi il sistema potrebbe sembrare conveniente soprattutto per i soggetti con reddito elevato e che possiedono redditi aggiuntivi rispetto a quello d’impresa; devono, tuttavia, essere presi in considerazione gli importi delle deduzioni e delle detrazioni; si allegano due prime simulazioni tratte da “Il Sole 24 Ore” del 9/1 u.s.

Si deve poi segnalare che, circa le modalità operative di applicazione del regime, permangono diverse incertezze, una delle quali riguarda la sorte degli utili non prelevati durante il periodo di vigenza dell’IRI, al momento dell’uscita dal regime.