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Giovedì, 2 Aprile, 2015
Forniture alla Pubblica Amministrazione

Dal 31/3/2015 è in vigore l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

E’ opportuno segnalare come l’emissione e la trasmissione della fattura tramite il sistema di interscambio (Sdi) non completi le attività richieste per una corretta gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione. È essenziale, infatti, il riscontro delle ricevute prodotte dallo Sdi, le quali costituiscono la guida per fornitori e amministrazioni per procedere a contabilizzazione, liquidazione, calcolo di eventuali interessi moratori e pagamento della fattura.

Il primo riscontro è collegato al superamento o meno dei controlli formali realizzati dal sistema di interscambio, il quale opera come soggetto che riceve e reindirizza le fatture, con nessun controllo nel merito delle stesse. In caso di esito negativo dei controlli operati dallo Sdi, al fornitore viene recapitata una notifica di scarto. La fattura in questo caso non va considerata emessa e, di conseguenza, non deve essere contabilizzata. Nel caso tuttavia fosse già stata registrata, perché ad esempio i sistemi contabili hanno proceduto in automatico alla sua contabilizzazione al momento della trasmissione, dovrà essere prodotta una nota, a rilevanza esclusivamente interna, a storno della fattura. La fattura può superare il controllo formale anche in assenza dei codici Cig (codice identificativo gara) o Cup (codice unico di progetto) sulle fatture, ma l’amministrazione non può tuttavia procedere al pagamento in assenza di tali codici. In questa ipotesi, è stato suggerito alle amministrazioni di accettare e registrare comunque la fattura, richiedendo all’operatore l’emissione non solo di una nota di credito, per annullare la fattura, ma anche di una nuova fattura contenente i codici Cig e Cup.

Infine al fornitore viene notificata una ricevuta di consegna quando l’inoltro ha avuto esito positivo: la fattura si considera in questo caso emessa.