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Giovedì, 13 Settembre, 2018
Finanziamenti soci e scritture private formate per corrispondenza

La legge prevede che l’effettuazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci in favore della società partecipata sia soggetto ad imposta di registro nella misura del 3%, a meno che esso non si formi per “corrispondenza commerciale”, nel qual caso lo stesso viene tassato solo in caso d’uso.

 

Nella nostra Circolare n. 97/2015 del 3/12/2015 avevamo segnalato come la sentenza di Cassazione n. 24268/2015 depositata il 27/11/2015 avesse stabilito che il contratto di finanziamento sia un’operazione soggetta a Iva seppur esente dalla sua applicazione, e, quindi, per il principio di alternatività tra Iva e registro, non soggetta a tale ultima imposta, senza però affrontare la fondamentale questione della definizione di “corrispondenza commerciale”, ovvero se atti non spediti a mezzo posta o PEC, ma scambiati “a mani” rientrino o meno in tale definizione.

 

Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 19799 del 26/7/2018 che ha chiarito che un contratto è concluso «mediante corrispondenza» (e quindi sottratto a obbligo di registrazione) non solo quando si forma mediante un «rapporto epistolare», e cioè mediante «lettere spedite e ricevute», ma anche quando si forma mediante «scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu».

 

Secondo la Suprema Corte è quindi irrilevante l’intervenuta spedizione dell’atto, ben potendo ritenersi formato «per corrispondenza» il contratto stipulato mediante lo scambio manuale di due scritture, ciascuna firmata da un solo contraente.