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Giovedì, 3 Dicembre, 2015
Finanziamenti infruttiferi soci

La legge prevede che l’effettuazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci in favore della società partecipata sia soggetto ad imposta di registro nella misura del 3%, a meno che esso non si formi per “corrispondenza commerciale”, nel qual caso lo stesso viene tassato solo in caso d’uso.

La sentenza di Cassazione n. 24268/2015 depositata il 27/11/2015 ha affrontato un contenzioso in cui il finanziamento soci risultava dallo scambio “a mani della proposta e dell’accettazione, peraltro entrambi con bollo dell’ufficio postale, ed è stato contestato dall’Agenzia delle Entrate il mancato pagamento dell’imposta di registro al 3%, in quanto l’atto non si sarebbe formato mediante “corrispondenza commerciale” essendo mancata la materiale spedizione degli atti: sia la Commissione tributaria provinciale che la Commissione tributaria regionale hanno dato torto al contribuente, accogliendo le ragioni dell’Agenzia delle Entrate.

 

La sentenza della Cassazione citata ha però cassato la decisione delle Commissioni tributarie, ricordando come il contratto di finanziamento infruttifero sia un’operazione soggetta a Iva seppur esente dalla sua applicazione, e, quindi, per il principio di alternatività tra Iva e registro, non soggetta a tale ultima imposta; la sentenza ha destato perplessità, in quanto l’esenzione da IVA può valere per i prestiti fruttiferi, mentre quelli infruttiferi sarebbero più correttamente inquadrabili tra le operazioni escluse da IVA (e quindi astrattamente soggette all’imposta di registro).

 

Era quindi importante comprendere la posizione della Cassazione sulla fondamentale questione della definizione di “corrispondenza commerciale”, ovvero se atti non spediti a mezzo posta o PEC, ma scambiati “a mani” rientrino o meno in tale definizione; ma su tale punto la Corte non si è espressa.