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Martedì, 4 Luglio, 2017
Fatture soggettivamente inesistenti

la sentenza della Corte di Cassazione n. 6687/2017 depositata il 15/3/2017 conferma che non può essere negata la deducibilità dei costi di operazioni soggettivamente inesistenti anche se il contribuente era consapevole di partecipare alla frode.

Al contrario, se l’amministrazione finanziaria dimostra con elementi oggettivi la predetta consapevolezza, è illegittima la detrazione dell’Iva sulla fattura.

Nella sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di imposte sui redditi, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, anche se inserite in una frode carosello, sono deducibili per il solo fatto che sono stati sostenuti.

Peraltro, la deducibilità del costo non può essere negata nemmeno nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni; l’unico limite è dato dalla necessità che i costi siano certi, effettivi, inerenti, e di competenza dell’esercizio.

Con riferimento all’Iva, invece, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, è consentita la detrazione dell’imposta solo se il soggetto passivo sia inconsapevole di partecipare ad una frode.

Per negare la detrazione dell’Iva le autorità fiscali devono dimostrare con elementi oggettivi che il soggetto destinatario della fattura era al corrente (o avrebbe dovuto esserlo in base alla normale diligenza) che l’operazione era fraudolenta e la fattura soggettivamente inesistente.