
come già segnalato con le nostre Circolari n. 73/2020 del 16/12/2020, n. 66/2021 del 29/12/2021 e n. 02/2023 del 17/1/2023 l’art. 1 del D.P.R. 100/1998, come modificato dall’art. 14, D.L. 23/10/2018, n. 119 con decorrenza dal 24/10/2018, convertito in legge dalla L. 17/12/2018, n. 136 con decorrenza dal 19/12/2018, stabilisce che il diritto alla detrazione dell’IVA possa essere esercitato in relazione alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Dunque, la disciplina generale in base alla quale è possibile detrarre nella liquidazione di un mese, quanto ricevuto e registrato entro il 15 del mese successivo, non è applicabile alle fatture datate 2024 ma ricevute successivamente al 31/12/2024 e entro il 15/1/2025.
La situazione può essere sintetizzata nella seguente tabella:
Data fattura |
Data ricezione SdI |
Momento dal quale è possibile esercitare la detrazione |
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Dicembre |
Dicembre |
Dicembre |
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Dicembre |
Gennaio |
Gennaio |
Non è quindi detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 l’Iva di fatture di acquisto datate dicembre 2024 e ricevute nei primi giorni di gennaio 2025, anche se registrate entro il 15/1/2025; sono operazioni da considerarsi effettuate nel 2024 le cui fatture sono però ricevute nel 2025. Per tali operazioni a cavallo d’anno il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nell’anno di ricevimento del documento, quindi nel 2025.
Da ultimo si evidenzia che la legge delega di riforma fiscale dovrebbe introdurre un correttivo atto a consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dall’acquirente nei primi 15 giorni di gennaio. Ad oggi però si tratta ancora di un intento, atteso che la revisione non ha ancora trovato attuazione,