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Lunedì, 6 Dicembre, 2021
fatture elettroniche dicembre 2020 ricevute a gennaio 2021

come già segnalato con la nostra Circolare n. 73/2020 del 16/12/2020, l’art. 1 del D.P.R. 100/1998, come modificato dall’art. 14, D.L. 23/10/2018, n. 119 con decorrenza dal 24/10/2018, convertito in legge dalla L. 17/12/2018, n. 136 con decorrenza dal 19/12/2018, stabilisce che il diritto alla detrazione dell'IVA possa essere esercitato in relazione alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Dunque, la disciplina generale in base alla quale è possibile detrarre nella liquidazione di un mese, quanto ricevuto e registrato entro il 15 del mese successivo, non è applicabile alle fatture datate 2021 ma ricevute successivamente al 31/12/2021 e entro il 15/1/2022.

La situazione può essere sintetizzata nella seguente tabella:

Data fattura

Data ricezione SdI

Momento dal quale è possibile esercitare la detrazione

 

Dicembre

Dicembre

Dicembre

 

Dicembre

Gennaio

Gennaio

 

 

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