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Lunedì, 16 Dicembre, 2019
fatture elettroniche dicembre 2018 ricevute a gennaio 2020

l’art. 1 del D.P.R. 100/1998, come modificato dall’art.14, D.L. 23/10/2018, n. 119 con decorrenza dal 24/10/2018, convertito in legge dalla L. 17/12/2018, n. 136 con decorrenza dal 19/12/2018, stabilisce che il diritto alla detrazione dell'IVA possa essere esercitato in relazione alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Dunque, la disciplina generale in base alla quale è possibile detrarre nella liquidazione di un mese, quanto ricevuto e registrato entro il 15 del mese successivo, non è applicabile alle fatture datate 2019 ma ricevute successivamente al 31/12/2019 e entro il 15/1/2020.

La situazione può essere sintetizzata nella seguente tabella:

Data fattura

Data ricezione SdI

Momento dal quale è possibile esercitare la detrazione

 

Dicembre

Dicembre

Dicembre

 

Dicembre

Gennaio

Gennaio

 

 

Con riferimento alla prossima chiusura dell’esercizio al 31/12/2019, è dunque opportuno richiedere ai propri fornitori che la fattura, riguardante operazioni di dicembre e quindi datata dicembre, venga inviata al Sistema di Interscambio entro la data del 31/12/2019, in modo tale da poter detrarre l’Iva relativa già nel presente periodo di imposta (2019).