titolo

Martedì, 21 Aprile, 2015
Fatturazione in split payment

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/4/2015, n. 15 fornisce ulteriori chiarimenti sul meccanismo dello split payment relativo alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche Amministrazioni (si vedano le ns. circolari n.1 del 7/1/2015 e n. 15 del 4/2/2015).

In merito alle incertezze circa l’identificazione dei soggetti (enti pubblici) nei rapporti coi quali si applica lo split payment, la circolare chiarisce che è necessario effettuare un’indagine specifica della sussistenza degli elementi sostanziali e formali che connotano un ente pubblico (ad esempio la titolarità di poteri amministrativi, la potestà di autotutela e l’ingerenza statale).

Si segnala che sono esclusi dallo split payment gli enti pubblici non economici autonomi rispetto allo Stato, che perseguono fini propri, sebbene di interesse generale (come la Banca d'Italia e il Coni ) e gli enti previdenziali non pubblici.

L’Agenzia chiarisce poi che l’effettuazione di operazioni soggette allo split payment non costituisce un presupposto autonomo per la richiesta di rimborso, ma tali operazioni andranno considerate, con le altre del periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto dell’”aliquota media”. Le operazioni da split payment danno diritto all'erogazione prioritaria solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello dell’aliquota media e nel limite dell’ammontare dell'imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.

È quindi possibile che il rimborso da split payment sia prioritario solo per una parte dell'importo, mentre la parte restante rimane soggetta all'esecuzione ordinaria. Laddove non sussista il presupposto dell’aliquota media per il rimborso, quest'ultimo potrà comunque essere chiesto, ma la relativa erogazione seguirà le modalità ordinarie.

Infine, viene chiarito che lo split payment si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo sia pagato dopo l’1/1/2015, sempre che non siano state fatturate anteriormente. Esso non si applica alle operazioni per cui è stata emessa fattura entro il 31/12/2014 e che sono state effettuate entro lo stesso

termine; per queste ultime, l’ente pubblico dovrà corrispondere al fornitore sia l'imponibile sia l’imposta anche se il pagamento ha luogo dopo l’1/1/2015.