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Mercoledì, 4 Marzo, 2020
Fatturazione elettronica

il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/2/2020, denominato “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019”, che si allega in copia, ha previsto per la fatturazione elettronica nuove codifiche delle tipologie di documenti da utilizzare facoltativamente dal 4 maggio 2020, e obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020.

 

In particolare, è stata prevista una codifica specifica, che differenzia la fattura differita da quella immediata.

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica hanno previsto due diversi codici di identificazione della fattura differita:

  • Il codice TD24 riguarda le fatture differite per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell’operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt), e le prestazioni di servizi quando le stesse sono, al massimo al momento di effettuazione dell’operazione, idoneamente documentate (è il caso del professionista che emetta un proforma prima di essere pagato); in questo caso la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese dopo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • Il codice TD 25 che riguarda le fatture differite emesse in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente. In questo caso la fattura deve essere emessa entro il mese dopo a quello della consegna o spedizione dei beni. L’emissione differita dipende dalla data del Ddt emesso dal primo cedente verso l’acquirente finale.