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Mercoledì, 19 Giugno, 2019
Fatturazione Elettronica – “Esterometro”

l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 17/6/2019, che si allega in copia, ha chiarito numerosi dubbi in relazione all’emissione delle fatture immediate e differite, al c.d. “esterometro”, all’imposta di bollo e sua regolarizzazione, alle autofatture e al reverse charge. Il documento tratta anche la disciplina sanzionatoria sull’argomento.

 

Dal 1° luglio 2019 l’emissione delle fatture immediate sia esse cartacee che elettroniche potrà avvenire entro 10 giorni (ma il termine potrebbe essere esteso dalla legge di conversione del Dl crescita) dalla data di effettuazione dell’operazione.

La Circolare in oggetto risolve il dubbio se sulla fattura elettronica vada indicata la data di effettuazione o quella di emissione: l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d’interscambio (SDI).

 

Per le fatture analogiche (cartacee) sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.

 

In merito alla fattura differita, che può essere emessa entro il 15 del mese successivo, l’Agenzia chiarisce che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente è riferita, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita stessa può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre 2019, ma la data da indicare in fattura è quella del 28 settembre 2019.

 

Per quanto riguarda la registrazione delle fatture emesse la Circolare chiarisce che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura.

 

Per quanto riguarda il nuovo adempimento mensile c.d. Esterometro, relativo a tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti in Italia anche se identificati, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti obbligati sono solo coloro che sono obbligati ad emettere fatture elettroniche; dunque sono esclusi dall’Esterometro i soggetti in regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.