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Mercoledì, 25 Marzo, 2015
fattura emessa da rappresentante fiscale con sola partita IVA italiana - nullità

La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 21 del 20/2/2015 fornisce chiarimenti in merito alla fattura, emessa dal rappresentante fiscale di soggetto passivo estero residente nella UE (o extra UE), che rechi la sola partita Iva italiana di quest'ultimo.

Si precisa che il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue (o extraUe), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, non è rilevante come fattura ai fini Iva e deve essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

In pratica, l’Agenzia ribadisce la tesi secondo cui l’Iva relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, rese da soggetti stabiliti in altro Stato UE, deve sempre essere assolta dal soggetto committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Dunque la fattura riportante la sola partita IVA italiana è da considerare come non emessa e al suo posto dovrà essere richiesta una nuova fattura emessa, questa volta, direttamente dal fornitore comunitario. Nel caso in cui non sia possibile venire in possesso del documento recante i dati del fornitore comunitario, il soggetto Iva italiano è legittimato ad emettere autofattura per regolarizzare l’operazione.