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Mercoledì, 9 Gennaio, 2019
FATTURA ELETTRONICA

a seguito dell’intervento del Garante della Privacy, l’articolo 1, comma 53 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) ha disposto il divieto di emissione in formato elettronico delle fatture ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso STS.

 

Dunque, al momento per il solo anno 2019, la fattura deve essere emessa dall’operatore sanitario unicamente in formato cartaceo; in base alla citata normativa, parrebbe che la fattura debba essere inviata unicamente in formato cartaceo anche ai clienti che si oppongano al trattamento dei dati tramite il Sistema Tessere Sanitaria.

 

Considerato lo spirito della normativa in oggetto (essenzialmente volta alla protezione della privacy) si può ritenere che l’emissione della fattura in formato elettronico anziché cartaceo, non violi le disposizioni fiscali, quanto quelle in materia di tutela della privacy.

 

Si sottolinea comunque come la fatturazione elettronica resti obbligatoria:

  • Nel caso di operazione che non rappresenti una prestazione sanitaria (come la cessione di un cespite);
  • Nel caso di prestazioni per le quali non sia previsto l’invio al sistema STS (ad esempio la collaborazione tra operatori sanitari, oppure la consulenza effettuata in favore di un ente, o la fatturazione delle visite aziendali).