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Martedì, 27 Novembre, 2018
FATTURA ELETTRONICA

tra gli emendamenti approvati nel percorso di conversione del Dl 119/2018 (c.d. “Decreto Fiscale”), viene prevista l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica per  coloro che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

 

L’esonero degli operatori sanitari dall’obbligo di emettere fattura elettronica prevede che:

  • L’esonero dalla fatturazione elettronica riguarda (al momento) solo le operazioni effettuate nel 2019.
  • L’esclusione riguarda unicamente le fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (STS); dunque tutte le fatture che non vengono trasmesse tramite questo canale (concepito in funzione della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,) sono investite dall’obbligo di emissione elettronica.

 

L’esclusione interessa quindi tutti gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS): aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici.