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Giovedì, 10 Ottobre, 2019
Fattura elettronica – erroneo invio di fatture elettroniche emesse già in precedenza in forma cartacea

con la risposta a Interpello n. 395 del 9/10/2019, l’Agenzia delle Entrate affronta il problema di un errato invio in forma elettronica di fatture già precedentemente inviate in forma cartacea. Nel caso in esame le fatture errano già state inviate (in forma cartacea) nel 2018, e poi, per errore, inviate nuovamente nel 2019, in forma elettronica. Il SdI non aveva potuto identificare le fatture come già emesse, e dunque non le ha scartate.

 

Al fine di sanare l’errore commesso si può applicare l’articolo 26 del DPR 633/1972, che al comma 2 dispone che, "Se  un’operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,  annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili  …, il cedente del  bene  o  prestatore  del  servizio  ha  diritto  di  portare  in  detrazione  ai  sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25".

Il successivo comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che "La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione …".

 

Nel caso posto in oggetto, l’errore del contribuente può ricondursi alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione" e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, è possibile emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex articolo 26 del DPR 633/1972, riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".

 

E’ inoltre necessario informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l’IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note divariazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità.