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Mercoledì, 7 Dicembre, 2016
False dichiarazioni d’intento

Le sentenze della Corte di Cassazione 19896/2016, 19897/2016 e 19898/2016 hanno chiarito che qualora sia accertato che le dichiarazioni di intento rilasciate dall’esportatore ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c) e comma 2, Dpr 633/1972 siano manifestamente false, il cedente dei beni deve dimostrare di non essere consapevole di tali falsità (cioè non deve avere la consapevolezza che l’operazione non gode dei presupposti di non imponibilità), perché possa ritenersi non imponibile l’operazione.

Nel caso si sia in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che inducano a ritenere che il fornitore potesse essere a conoscenza della falsità delle dichiarazioni di intenti il fornitore stesso ne è ritenuto corresponsabile.

E’ il caso in cui si verifichi l’assoluta mancanza di strutture operative e di capacità finanziaria delle imprese formalmente clienti, la brevità dei rapporti commerciali con i predetti clienti, la continua sostituzione di una impresa con l’altra, l’impiego degli stessi mezzi di trasporto, nonostante l’apparente diversità delle imprese acquirenti, ed altro ancora.