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Venerdì, 2 Dicembre, 2016
Fallimento – notifica dell’istanza alla Pec della società cancellata – validità

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17946/2016, depositata il 13/9/2016, ha stabilito che è valida la notifica dell’istanza di fallimento all’indirizzo Pec di una società cancellata dal Registro delle Imprese. La legge fallimentare prescrive che si possa essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dai pubblici registri, disponendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione delle parti all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (si veda sull’argomento la ns. Circolare n. 72/2016 del 27/9/2016).

Una parte della giurisprudenza non aveva ritenuto che la notifica perfezionata all’indirizzo Pec di società cancellata dal Registro delle Imprese potesse garantire adeguata conoscenza legale dell’atto e regolare integrazione del contraddittorio, argomentando che la società cancellata dal Registro delle Imprese non esiste come soggetto giuridico, se non ai fini della dichiarazione di fallimento a termini dell’articolo 10 della legge fallimentare. Ciò aveva nella sostanza precluso l’accoglimento di istanze di fallimento promosse da creditori sociali, attesa anche la complessità della notifica presso la sede chiusa di un’impresa o all’indirizzo di residenza di un amministratore irreperibile.

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha invece chiarito che anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato all’indirizzo Pec della società cancellata, in precedenza comunicato al Registro delle imprese, evidenziando la natura meramente residuale delle procedure notificatorie ordinarie, rilevando che, solo nel caso in cui non risulti possibile la notifica a mezzo Pec, la debitrice dovrà esserne destinataria direttamente presso la sua sede risultante sempre dal Registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale.

Inoltre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13917 del 7/7/2016, ha fissato il principio secondo il quale è onere della parte che eserciti l’attività d’impresa, normativamente obbligata a munirsi di posta elettronica certificata, assicurarsi del corretto funzionamento della stessa, anche delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a terzi, verificando costantemente tutti i messaggi ricevuti nella casella Pec, anche se archiviati come indesiderati e dotarsi di adeguati sistemi antiintrusione.