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Venerdì, 7 Ottobre, 2022
Facoltà di emissione note di credito al momento di apertura delle procedure a carico del debitore

Con la ns. Circolare n. 35/2021 del 28/5/2021, abbiamo segnalato come, a partire dalle procedure aperte dopo il 26/5/2021, sia stata prevista l’anticipazione, al momento di apertura delle procedure a carico del debitore, della facoltà del creditore insoddisfatto di emettere la nota di variazione Iva che consente allo stesso di recuperare l’imposta originariamente versata.

Successivamente, con le ns. Circolari n. 11/2022 del 10/2/2022 e n. 41/2022 del 22/7/2022, abbiamo segnalato una serie di documenti di prassi in merito alla normativa in esame (Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate del 3/12/2021, n. 801, circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E/2021 del 29/12/2021, incontro con la stampa specializzata del 25/1/2022, Risposta agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del 20/7/2022 n. 386).

 

La Risposta agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2022, n. 485 conferma come sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA al momento di apertura delle procedure a carico del debitore, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell'accettazione del curatore, dato che la normativa non pone a carico dello stesso alcun adempimento fiscale, esentandolo dall’obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.

 

Risulta però errata la procedura secondo la quale venga emessa nota di variazione contenente la sola IVA; la variazione in diminuzione deve dunque essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile.

 

In definitiva, il documento di prassi in oggetto afferma il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.