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Giovedì, 10 Febbraio, 2022
Facoltà di emissione note di credito – anticipazione al momento di apertura della procedura del debitore

Con la ns. Circolare n. 35/2021 del 28/5/2021, abbiamo segnalato, tra le novità previste dal “Decreto Sostegni bis” (D.L. 73 del 25/5/2021), come sia di grande interesse per gli operatori la previsione dell’anticipazione, al momento di apertura delle procedure a carico del debitore, della facoltà del creditore insoddisfatto di emettere la nota di variazione Iva che consente allo stesso di recuperare l’imposta originariamente versata.

Dunque la nota di variazione a credito dell’Iva sul credito insoddisfatto potrà essere emessa nei seguenti momenti, che dipendono dal tipo di procedura alla quale il debitore è assoggettato:

- dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F.;

- dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato di cui all’articolo 67, terzo comma lettera d), L.F.;

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Sull’argomento sono stati pubblicati i seguenti documenti di prassi:

 

- Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate del 3/12/2021, n. 801, che ha chiarito che la nuova previsione riguarda unicamente le procedure aperte dopo l’entrata in vigore del Decreto in oggetto (26/5/2021).

- La circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E/2021 del 29/12/2021 ha chiarito che in caso di procedura concorsuale, la nota di variazione dell’Iva non è più subordinata alla preventiva insinuazione del credito al passivo della procedura stessa.

- La stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E/2021 del 29/12/2021 ha ribadito che il termine entro cui emettere la nota di credito è quello per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione corrisponde con quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota. Dunque, nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento del 30/12/2021, il creditore può emettere la nota entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2021 (30/4/2022). Se la nota viene emessa tra l’1/1 e il 30/4/2022, la detrazione può essere effettuata direttamente con la dichiarazione annuale relativa al 2022.

 

- In data 25/1/2022 poi, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito è possibile non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione all’apertura della procedura concorsuale ed attendere l’esito finale della stessa; in seguito a piano di riparto infruttuoso che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, è possibile quindi procedere con l’emissione della nota di variazione. In questo senso anche Assonime che, con circolare n. 17 del 7/6/2021 ha segnalato l’opportunità di lasciare al contribuente la facoltà di rinviare l’emissione della nota di variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura, evitando l’anticipazione del termine di decadenza del diritto al recupero dell’imposta.