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Venerdì, 27 Ottobre, 2023
Erronea duplicazione di fatture

con Risposta a Interpello del 13 ottobre 2023, n. 447, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’erronea duplicazione di fattura deve essere qualificata quale fattispecie assimilabile alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione disciplinate dall’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972.

Di conseguenza le fatture elettroniche erroneamente trasmesse due volte possono essere stornate emettendo e registrando note di variazione in diminuzione senza la limitazione temporale di un anno prevista per i casi di sopravvenuto accordo tra le parti e di inesattezze della fatturazione di cui all’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972.

 

E’ precisato che:

- la nota di credito deve riportare gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo;

- la nota può essere cumulativa per ogni codice identificativo Iva di ciascun soggetto acquirente;

- nel campo «causale» va riportata la dizione «storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI».