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Venerdì, 17 Marzo, 2023
Errata applicazione del regime c.d. “forfetario”

la Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2023, n. 245 tratta il caso di un soggetto che emetta fattura senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto, dichiarando di essere in regime forfetario ex articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014.

In un momento successivo il soggetto si rende conto di non avere i requisiti per applicare il regime agevolato in oggetto, e quindi procede alla correzione delle fatture con apposite note di variazione, come indicato dalle Risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 499/2019 e n. 500/2019.

 

In caso di errata applicazione del regime forfetario, la responsabilità per le violazioni relative alle ritenute d’acconto non operate e non versate, o versate tardivamente, è imputabile al soggetto sostituito che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta ex articolo 1, comma 67, legge 190/2014.

Il sostituto d’imposta, che aveva ricevuto le fatture prive di applicazione della ritenuta non è responsabile dell’omissione qualora sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non era nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l’applicazione del regime agevolato.

 

A parere dell’Agenzia delle Entrate, in questo caso, nei confronti del sostituto d’imposta, opera l’articolo 6, D.Lgs 472/1997, secondo cui “Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa”.

A suo tempo, la Circolare ministero delle Finanze n. 180/1998, aveva precisato che, se è stata osservata la normale diligenza nella ricostruzione della realtà, l’errore in cui è incorso il trasgressore esclude la sua responsabilità.