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Venerdì, 10 Febbraio, 2017
Emissione note di credito IVA – concordato preventivo

Con la ns. Circolare n. 77/2015 del 27/10/2015 avevamo segnalato che la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la possibilità di emettere la nota di variazione IVA non più, alla chiusura della procedura di fallimento, ma nel momento in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa, prevedendo altresì che tale rilevantissima modifica fosse applicata a partire dal 1° gennaio 2017.

Con la ns. Circolare n. 97/2016 del 21/12/2016 abbiamo segnalato che la Legge di Bilancio 2017 ha al contrario ripristinato la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito Iva e, di conseguenza, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione, possono essere effettuati, qualora il mancato pagamento è dovuto a procedure concorsuali, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente (nella sostanza annullando la norma di favore prevista l’anno prima, peraltro mai entrata in vigore),

Con la presente, in relazione al caso di procedura concorsuale rappresentata da concordato preventivo, si riporta di seguito integralmente la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate al quesito n. 37, nell’ambito dell’evento “Telefisco 2017”.

37) La legge di bilancio evita, di fatto, che diventino efficaci le modifiche all’articolo 26 del decreto Iva (D.P.R. 633/72) previste dalla legge di Stabilità per il 2016, con riferimento alle procedure concorsuali dichiarate a partire dal 1° gennaio 2017. A seguito di questa modifica, quando è possibile emettere la nota di accredito in caso di omologa del concordato preventivo?

Risponde Stefania Trocini, DC Normativa

In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere messa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con circolare n. 77/E del 17/4/2000, secondo cui occorre far riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell’art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato stesso.

Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.