titolo

Mercoledì, 18 Marzo, 2020
Emergenza Coronavirus

con la nostra Circolare n. 19/2020 del 16/32020 abbiamo sintetizzato alcuni punti relativi al decreto in oggetto; con la presente, a fronte della pubblicazione del disposto nella GU del 17/3/2020, esponiamo ulteriori disposizioni:

  • I soggetti che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza da CoViD-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale, dal 23/2/2020 per un massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
  • Ai lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità (che non concorre alla formazione del reddito) di Euro 600 per il mese di marzo 2020; l’indennità sarà erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
  • Sono previste indennità, a determinate condizioni, anche per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e per gli operai agricoli assunti a tempo determinato.
  • E’ istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” (il cui funzionamento sarà definito da un successivo decreto) a sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi che cessino, riducano o sospendano la loro attività.
  • Gli articoli da 49 a 59 del Decreto prevedono “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”; in particolare, l’articolo 56 prevede, per le micro, piccole e medie imprese, colpite dall’epidemia di COVID-19, le cui esposizioni creditizie non fossero già deteriorate, e che autocertifichino di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19:
  1. le aperture di credito non possono essere revocate fino al 30/9/2020;
  2. i prestiti non rateali con scadenza prima del 30/9/2020 sono prorogati al 30/9/2020 alle medesime condizioni;
  3. il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/9/2020 è sospeso sino al 30/9/2020.
  • E’ sospeso il versamento dell’Iva, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, per i soggetti che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
  • Sono sospesi (articolo 61), fino al 30/4/2020, i versamenti di ritenute e contributi da parte di una serie di soggetti, tra cui gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub e organizzatori di corsi, fiere ed eventi.
  • E’ previsto un credito di imposta del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
  • E’ previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).