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Mercoledì, 25 Marzo, 2020
Emergenza Coronavirus – Decreto Legge “Cura Italia”

facciamo seguito alle ns. Circolari n. 19/2020, 20/2020 e 21/2020 per approfondire la misura prevista dall’articolo 65 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”).

Si tratta di «un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1».

 

L’agevolazione spetta al conduttore, è riservata esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa e non si applica alle attività che restano operative durante l’emergenza dovuta all’epidemia di Covid 19, individuate agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 (ad esempio, le farmacie, i negozi di alimentari, i tabaccai e le edicole).

 

Di seguito le limitazioni previste dalla norma:

  • L’agevolazione è limitata alla locazione di immobili di categoria catastale alla C/1 (negozi e botteghe, che può comprendere anche bar e ristoranti); non è prevista alcuna limitazione in base alla superficie dell’immobile, né alle dimensioni del soggetto conduttore. Dunque, anche qualora fossero destinati all’esercizio di attività di vendita al dettaglio, o di ristorazione, non sono compresi gli immobili di categoria A/10, C/2 o C/3.
  • Ad oggi, l’agevolazione è relativa unicamente al mese di marzo 2020, ed è conteggiata al 60% del relativo canone. Il canone è quello previsto contrattualmente e di competenza della predetta mensilità, non rilevando ritardi di pagamento o dilazioni accordate dal locatore.
  • L’agevolazione spetta anche sulle pertinenze (ad esempio un magazzino di categoria C/2), ma non su altre unità locate unitamente al negozio (ad esempio un’unità abitativa di categoria A/3), il cui canone dovrà essere scorporato. Se il contratto prevede un unico canone, è necessario calcolare la quota riferibile all’immobile C/1 rapportando le rendite catastali delle diverse unità.
  • L’agevolazione spetta, a prescindere dalla connotazione giuridica del locatore, se il locatario è una impresa (non spetta dunque a privati, lavoratori autonomi o enti non commerciali).
  • L’agevolazione non spetta alle attività che restano operative durante l’emergenza dovuta all’epidemia di Covid 19, individuate agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 (ad esempio, le farmacie, i negozi di alimentari, i tabaccai e le edicole).
  • L'utilizzo del credito può avvenire solo in compensazione tramite modello F24, con codice tributo 6914 («Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»), istituito con la risoluzione 13/E/2020 del 20 marzo scorso.