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Lunedì, 23 Marzo, 2020
Emergenza Coronavirus – Decreto Legge “Cura Italia”

con le nostre Circolari n. 19/2020 del 16/3/2020 e n. 20/2020 del 18/3/2020 abbiamo sintetizzato alcuni punti relativi al decreto in oggetto; con la presente, si approfondiscono alcuni aspetti relativi alle misure previste a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Si illustrano di seguito le misure a sostegno della liquidità di imprese e professionisti.

 

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese, l’art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto:

- l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo;

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;

- sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

- la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza Covid-19;

- è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;

- sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

-  è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito;

-  sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI.

L’obiettivo è di fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto. In relazione alla misura sopra analizzata, i beneficiari sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese.

 

 

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari, di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane, che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

a) per le aperture di credito e i prestiti accordati a fronte di anticipi fatture, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto (17 marzo 2020), è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;

b) per i contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;

c) per i mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020, è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato. Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari.

 

Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

La moratoria non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni della moratoria stessa, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Si ritiene che la misura comprenda anche i lavoratori autonomi.

 

Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza, il Decreto ha introdotto, per ora solo in maniera programmatica (demandando a successive disposizioni la determinazione di criteri, modalità e condizioni esecutive) una garanzia diretta dello Stato nei finanziamenti bancari.