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Martedì, 14 Aprile, 2020
Emergenza Coronavirus – Decreto “liquidità”

Il D.L. 8/4/2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), è stato pubblicato in GU, ed è entrato in vigore il 9/4/2020. In merito alle misure previste in campo fiscale e a quelle finalizzate a garantire la continuità delle imprese si vedano le ns. Circolari n. 27/2020 e 28/2020.

Per quanto riguarda le misure previste per favorire l’accesso al credito della aziende (alcune delle quali inserite tra quelle a sostegno della continuità delle imprese), si segnala quanto segue:

Finanziamento nell’ambito del Fondo centrale di garanzia PMI:

  • Vi possono accedere imprese fino a 499 dipendenti, per un importo massimo di 5 milioni di Euro;
  • La garanzia è pari al 100% per i prestiti fino a 25.000 Euro; in tal caso l’approvazione del Fondo è automatica, senza alcuna valutazione del merito di credito;
  • La garanzia è pari al 100% (di cui 90% da parte dello Stato e 10% da parte di Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro;
  • La garanzia è pari al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di Euro;
  • Non vi sono costi per commissioni di garanzia;
  • La durata del prestito deve essere fino a 72 mesi con un preammortamento fino a 24 mesi;
  • La garanzia può essere concessa anche a soggetti la cui esposizione sia classificata come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, ma non se l’esposizione è classificata a “sofferenze”.

 

Finanziamento con garanzia SACE

  • Vi possono accedere tutte le imprese operanti in Italia, per un importo massimo pari alla somma superiore tra il 25% dei ricavi ed il doppio del costo del personale;
  • La garanzia è pari al 90% per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e sino a 1,5 miliardi di Euro di ricavi;
  • La garanzia è pari all’80% per le imprese con più di 5.000 dipendenti e con ricavi compresi tra 1,5 miliardi di Euro e 5 miliardi di Euro;
  • La garanzia è pari al 70% per le imprese con più di 5 miliardi di Euro;
  • Le commissioni sono pari, per le PMI a 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e terzo anno e 100 punti base per gli anni successivi, mentre per le altre imprese sono pari a 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per gli anni successivi;
  • La durata del prestito deve essere fino a 72 mesi con un preammortamento fino a 24 mesi;
  • A carico dei beneficiari è previsto l’obbligo di non distribuire dividendi per 12 mesi, di utilizzare i finanziamenti per sostenere costi del personale, investimenti, attività circolanti, localizzati in Italia e di garantire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali.
  • La garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano in stato di difficoltà (secondo parametri individuati dal disposto) al 31 Dicembre 2019, nonché ai soggetti le cui esposizione è classificata come “deteriorata”.