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Venerdì, 10 Aprile, 2020
Emergenza Coronavirus – Decreto “liquidità”

Il D.L. 8/4/2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), è stato pubblicato in GU, ed è entrato in vigore ieri, 9/4/2020. Si veda la ns. Circolare di ieri in merito alle misure previste in campo fiscale. Per quanto riguarda le misure previste per garantire la continuità delle imprese si segnala quanto segue.

  • E’ differita all’1/9/2021 l’entrata in vigore del c.d. “Codice della crisi”, e dunque l’adozione dei sistemi di allerta e degli oneri di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati che, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore, concorrono al perseguimento dell’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa.
  • A decorrere dal 9/7/2020 e fino al 31/12/2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
  • Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere operata se risulta sussistente nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, fatta salva la necessaria informativa di bilancio.
  • Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società tra il 9/7/2020 e il 31/12/2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile (postergazione del credito del socio alla soddisfazione degli altri creditori).
  • I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23/2/2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
  • Sono previste proroghe per i procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23/2/2020 e per la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto L.F. (c.d. “concordato in bianco”)
  • Le istanze di fallimento sono sospese fino al 30/6/2020, con l’eccezione di quelle avanzate dal pubblico ministero.