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Giovedì, 9 Aprile, 2020
D.L. 8/4/2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”)

Il D.L. 8/4/2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), è stato pubblicato in GU, ed è entrato in vigore oggi, 9/4/2020. In relazione alle misure di natura fiscale si segnala quanto segue:

  • Per i soggetti con ricavi fino a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e ad aprile 2020 rispetto a aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi alle ritenute, all’IVA ed ai contributi.
  • Per i soggetti con ricavi oltre i 50 milioni di euro la sospensione di cui al punto precedente vale nel caso di diminuzione del fatturato di almeno il 50%.
  • I predetti versamenti sono sospesi, a prescindere dal volume dei ricavi, per i soggetti che hanno la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sempreché abbiano subito il decremento di fatturato del 33% di cui al primo punto.
  • I versamenti sospesi per marzo e aprile 2020, devono essere effettuati, senza interessi, in unica soluzione entro il 30/6/2020 o in cinque rate mensili dal 30/6/2020.
  • Per i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 400mila Euro, che non abbiano nel mese precedente sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato è sospesa dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 l’applicazione delle ritenute, che saranno versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili dal 31/7/2020.
  • In caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti di giugno per Irpef, Ires e Irap dell’anno 2020, non sono previste sanzioni e interessi se l’importo versato non sarà inferiore all’80% di quello che risulterebbe dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020.
  • I termini previsti dal Dpr 131/1986 e dalla L. 448/1998 ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 31/12/2020.