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Venerdì, 27 Maggio, 2016
D.L. 59/2016 – Nuovo strumento di garanzia per le banche mutuanti

Il D.L. 3/5/2016 n. 59 prevede che il finanziamento concesso da un istituto di credito può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore (o di soggetto da questi indicato), della proprietà di un immobile o di un altro diritto reale immobiliare di titolarità, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.

Il bene oggetto di garanzia rimane di proprietà del debitore, ma ne viene previsto il passaggio di proprietà al creditore nel caso in cui il mutuatario non rimborsi il finanziamento.

La nuova norma non riguarda solo i contratti di mutuo che verranno stipulati d’ora in avanti, ma anche quelli in corso, per i quali questa nuova modalità di garanzia venga esplicitamente pattuita mediante un atto notarile.

La norma definisce quando si abbia “inadempimento” del debitore:

- in caso di mutuo con rate mensili, quando si abbia un mancato pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate (anche non consecutive);

- in caso di mutuo con rate di durata superiore a quella mensile, quanto si abbia il mancato pagamento anche di una sola rata;

- in caso di mutuo con rimborso in unica soluzione a scadenza, qualora si abbia un ritardo di oltre sei mesi rispetto alla data in cui il rimborso sarebbe dovuto avvenire.

La banca sarà tenuta a versare al mutuatario inadempiente, prima della vendita “forzata” e indipendentemente da essa, la differenza tra il valore di stima dell’immobile dato in garanzia e l’importo del debito; il passaggio di proprietà, e dunque gli effetti formali del trasferimento, si hanno nel momento in cui la banca paga al debitore la differenza tra il valore peritato e l’importo del debito.